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Associazione Politico-culturale "Cuore Azzurro"STATUTOArt.1Denominazione È costituita un’Associazione a carattere politico-culturale senza scopo di lucro denominata “Cuore Azzurro” a norma dell’art.36 e seguenti del Codice Civile. Essa è disciplinata dal presente statuto e dalle vigenti leggi in materia. art.2SEDE E DURATA L’Associazione ha sede in Roma. La sua durata è illimitata. art.3SCOPI L'Associazione si propone di promuovere e sviluppare la partecipazione alla vita politica e culturale dei cittadini attraverso ogni attività ispirata ai valori universali di libertà, giustizia e solidarietà, anche per lo sviluppo di una moderna economia di mercato e l’applicazione del principio di sussidiarietà. A tale riguardo può operare sviluppando e promuovendo iniziative a carattere politico, ricreativo, culturale, letterario, musicale, sportivo, sociale, solidaristico, assistenziale e di volontariato. art.4ATTIVITA'
Per il perseguimento dei predetti scopi l’Associazione potrà in via esemplificativa e non esaustiva svolgere le seguenti attività: 1. organizzare conferenze, dibattiti, convegni, seminari, tavole rotonde, gruppi di studio, manifestazioni politiche e culturali di ogni genere compresi eventi conviviali e ricreativi; 2. promuovere corsi di formazione politica e culturale ed incontri con altre associazioni, movimenti e con partiti politici; 3. svolgere studi e ricerche, anche in collaborazione con altre associazioni, enti, istituti, università e singoli studiosi nell’ambito dei programmi e degli indirizzi istituzionali dell’Associazione; 4. realizzare attività editoriali e pubblicazioni scritte, audiovisive e per via telematica, anche a carattere periodico, rivolte agli associati e ad un più vasto pubblico, riguardanti il dibattito politico-culturale soprattutto sui temi delineati tra le finalità dell'Associazione; 5. promuovere campagne di informazione e pubbliche manifestazioni di sensibilizzazione della collettività sui temi di interesse dell’Associazione; 6. organizzare raccolte fondi e fund raising attraverso la sensibilizzazione della pubblica opinione, anche mediante offerte di beni e gadget di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; 7. promuovere viaggi, soggiorni, escursioni e simili al fine di rafforzare i legami associativi e relazionali con riferimento ai fini principali che vengono enunciati e condivisi; 8. svolgere ogni altra attività, anche a carattere economico e commerciale purché non prevalente né esclusiva, che sia direttamente o indirettamente utile o strumentale al conseguimento degli scopi e delle finalità statutarie. L'Associazione per il conseguimento delle finalità istituzionali potrà dare la sua collaborazione ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini nonché stipulare convenzioni ed accordi e/o partecipare a società strumentali, organismi, enti a carattere nazionale, regionale e locale. ART.5ADESIONE E AFFILIAZIONE AD ALTRI ENTI L’Associazione può aderire ad altre entità non lucrative non esclusivamente a carattere collettivo, delle quali ne condivida le finalità ed i progetti, nel rispetto espresso e incondizionato del presente statuto e a condizione di reciprocità. La proposta di adesione comporta la preventiva verifica da parte dell’Associazione del possesso dei requisiti e del rispetto delle norme del presente statuto secondo modalità di iscrizione o affiliazione sulla base delle norme regolamentari o convenzionali all’uopo previste. ART.6PUNTI CUORE AZZURRO Può essere costituito un “PUNTO CUORE AZZURRO”, previa domanda e autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo dell’associazione Cuore Azzurro. Il Punto Cuore Azzurro può anche essere non territoriale. Per la costituzione sono necessari almeno tre soci dell’Associazione Cuore Azzurro i quali non possono rivestire la qualifica di fondatori in più di due Punti Cuore Azzurro. Si può essere Presidente di un solo Punto Cuore Azzurro. Per la richiesta di costituzione occorre presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo dell’Associazione secondo le modalità indicate in apposito Regolamento. Ciascun Punto Cuore Azzurro deve attenersi e uniformarsi ai princìpi statutari dell’Associazione Cuore Azzurro nonché alle attività e iniziative da questa poste in essere. In caso contrario ciascun Punto può essere dichiarato sciolto e dichiarati decaduti i relativi organi. Ciascun Punto Cuore Azzurro è rappresentato da un Presidente e è amministrato da un Vice-Presidente e da un Segretario-Tesoriere, costituendo questi l’Ufficio di Presidenza. Ogni iniziativa dell’Ufficio di Presidenza e dei suoi membri dovrà essere preventivamente comunicata, concordata e approvata dall’Ufficio di Presidenza dell’Associazione Cuore Azzurro. Dal momento dell’accettazione della domanda il Punto acquisisce tutti i diritti e gli obblighi connessi alla partecipazione all’Associazione Cuore Azzurro. L’Associazione Cuore Azzurro, in ogni caso, è giuridicamente ed amministrativamente autonoma e risponde direttamente dei propri comportamenti e delle proprie obbligazioni assunte. L’Associazione Cuore Azzurro non risponde quindi, a nessun titolo, ragione e causa, per le attività svolte e gli impegni assunti dai Punti Cuore Azzurro. Delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente da tali strutture rispondono pertanto le persone che le rappresentano. Eventuali rapporti di natura amministrativa e/o finanziaria disposti dalla Associazione Cuore Azzurro a favore dei Punti Cuore Azzurro, costituiscono un'attività di assistenza propria dell’associazione senza assunzione di corresponsabilità da parte di quest'ultima. Le strutture locali sono anch'esse autonome giuridicamente ed amministrativamente. ART.7CUORE AZZURRO GIOVANI Possono essere costituiti, con le medesime modalità e caratteristiche previste per i Punti Cuore Azzurro, anche i “Cuore Azzurro Giovani” ad iniziativa di giovani che abbiano tra i 18 e i 35 anni di età. Le modalità di costituzione e di svolgimento delle attività, alla stregua di quanto previsto per i Punti Cuore Azzurro, sono disciplinate da apposito Regolamento attuativo. ART.8PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE Il patrimonio dell’Associazione é costituito da: - il fondo comune iniziale derivante dai versamenti effettuati dai soci fondatori dell’Associazione come indicato nell’Atto Costitutivo; - i beni mobili e immobili provenienti a qualsiasi titolo; - gli eventuali fondi di riserva e/o gli avanzi netti costituiti con le eccedenze di bilancio. Le entrate dell'Associazione sono costituite da: a) le quote associative versate dai soci; b) i proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente statuto; c) i proventi derivanti dai redditi prodotti dal patrimonio sociale; d) il ricavato derivante dall’eventuale organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente; e) le eventuali erogazioni, donazioni, liberalità e lasciti da parte di soggetti pubblici e/o privati; f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale. L’eventuale quota di versamento da conferire in sede di adesione da parte dei soci, nonché la quota annua di iscrizione all’Associazione sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. Non viene richiesto nessun ulteriore versamento a titolo di finanziamento delle attività svolte dall’Associazione, fatta salva la possibilità di versamenti integrativi che il socio può volontariamente effettuare in aggiunta alla quota iniziale di adesione e annuale di iscrizione ovvero contributi a carattere straordinario in relazione a particolari eventi o iniziative. I versamenti al fondo di dotazione sono da considerarsi finanziamenti a fondo perduto, non ripetibili, non essendo previsto alcun rimborso né in sede di scioglimento dell’associazione, né in caso di morte o recesso del socio. L’associazione può conseguire utili e avanzi di gestione ma non può in nessun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, degli stessi nonché di fondi, riserve di capitale durante la vita dell’associazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. ART.9ESERCIZIO SOCIALE L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale l’Assemblea dei soci deve provvedere all’approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo economico-finanziario. ART.10I SOCI Possono far parte dell’Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri di età superiore ai quattordici anni che ne condividano gli scopi e le finalità. Ogni socio che intenda impegnarsi per il perseguimento dei fini istituzionali indicati nel presente statuto lo farà volontariamente e in totale assenza di retribuzione. È esclusa la temporaneità del rapporto associativo. I soci che aderiscono all’Associazione sono così suddivisi: - soci fondatori; - soci ordinari; - soci sostenitori; - soci benefattori. Sono soci fondatori quelli che partecipano direttamente alla costituzione dell’Associazione, dando vita alla creazione del fondo comune iniziale, e che sono indicati nell’Atto Costitutivo. Possono altresì essere nominati soci fondatori anche coloro che si sono distinti per particolari meriti nei settori di interesse dell’Associazione. Sono soci ordinari, sostenitori e benefattori dell'Associazione, tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità dell’Associazione e la cui domanda di adesione è stata accettata dal Consiglio direttivo. La qualifica di “sostenitore” e di “benefattore” viene attribuita dal Consiglio Direttivo in relazione al contributo liberale, aggiuntivo rispetto alla quota ordinaria di iscrizione, versato all’atto della domanda di ammissione. Tutti i soci sopra indicati, a prescindere dalla suddivisione elencata, non hanno alcuna disparità di trattamento all’interno dell’Associazione, potendo infatti partecipare direttamente alle attività e alla vita della stessa con i medesimi diritti e obblighi, senza tener conto della diversa categoria di appartenenza. ART.11ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI SOCIO Ai fini dell’ammissione l’aspirante socio deve presentare al Consiglio Direttivo espressa domanda nella quale deve indicare, unitamente ai propri dati anagrafici, la propria volontà ad accettare gli scopi perseguiti dall’Associazione, nonché approvare e rispettare interamente le clausole previste nel presente statuto. Il Consiglio Direttivo, a sua volta, ha il compito di provvedere alla eventuale ammissione entro trenta giorni dal ricevimento delle domande. Qualora il Consiglio Direttivo non si esprima entro tale termine per il tramite di un provvedimento di accoglimento della domanda questa deve intendersi accolta. La qualifica di socio ordinario si acquista quindi previa iscrizione e contestuale versamento della quota associativa. La qualità di socio fondatore si ottiene partecipando direttamente alla costituzione dell’Associazione, dando vita alla creazione del fondo comune iniziale essendo tali Soci indicati nell’Atto Costitutivo. Coloro che vengono successivamente nominati per particolari merito quali soci fondatori debbono essere proposti dal Consiglio Direttivo all’Assemblea motivando la nomina. ART.12DIRITTI E DOVERI DEI SOCI I soci ordinari versano all’Associazione dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo nella misura e con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota o il contributo associativo non può essere trasferito se non per causa di morte e non è rivalutabile. Ogni socio può frequentare tutti i luoghi dove vengono esercitate le attività dell'Associazione, partecipando alle iniziative e manifestazioni da questa promosse nonché fruendo dei servizi eventualmente forniti dalla stessa. Inoltre i soci devono rispettare le norme contenute nell’Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, evitare comportamenti che possano nuocere all’Associazione o ai sui rappresentanti nonché cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l’Associazione si è costituita. Fatti salvi i citati diritti e doveri, tutti i soci fondatori, ordinari, sostenitori e benefattori maggiori d’età iscritti all’Associazione, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, per l’approvazione del bilancio o del rendiconto economico-finanziario consuntivo e di quello preventivo oltre che per ogni altra previsione di cui al presente Statuto. L’adesione per tutti i soci, qualunque sia la loro qualifica, viene considerata a tempo indeterminato, dando comunque ad essi la possibilità di recesso dalla stessa in qualunque momento. ART.13PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO La qualifica di socio si perde: a)per dimissioni, potendo ciascun socio recedere in qualunque momento dal rapporto associativo la cui efficacia si realizza a partire dall’inizio del mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceve la notifica di volontà di recesso. L’unico caso di recesso immediato è previsto in presenza di giusta causa; b)per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi statutari o per altri motivi che comportino indegnità; c)per morosità nel pagamento delle quota associativa annuale, in via automatica. Detta morosità si realizza qualora, a seguito dell’invito scritto da parte del Tesoriere dell’Associazione a versare la quota entro novanta giorni dal termine di scadenza deliberato dal Consiglio direttivo, non si provveda al versamento. In tal caso si attiverà automaticamente la procedura di esclusione dell’associato per morosità. In ogni caso i soci esclusi per inadempienze in materia di versamenti di quote associative potranno, a seguito di espressa domanda, essere riammessi tramite versamento di una nuova ed ulteriore quota associativa. A seguito delle eventualità di cui ai punti precedenti, il Consiglio Direttivo procederà entro ogni anno alla revisione della lista dei soci. ART.14ALBO DEI BENEMERITI Presso l’Associazione è istituito l’Albo dei Benemeriti, nel quale vengono iscritte persone fisiche, le società, gli enti pubblici e privati che abbiano contribuito concretamente ed in modo rilevante al perseguimento dei fini istituzionali e statutari. L’Albo dei Benemeriti è formato per la prima volta nell’atto costitutivo e successivamente l’Assemblea provvede alle nuove iscrizioni e cancellazioni. ART.15ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Sono organi dell'Associazione: - l’Assemblea dei Soci; - il Presidente; - il Consiglio Direttivo; - il Comitato Scientifico; - il Collegio dei Revisori; - il Collegio dei Probiviri. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo quanto diversamente previsto nell’art.25 del presente statuto. L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere vincolata e si avvale di criteri di massima libertà di partecipazione sia ai fini dell’elettorato passivo che attivo. ART.16ASSEMBLEA L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci fondatori e dai soci ordinari, sostenitori e benefattori aderenti all’Associazione. I soci aventi diritto sono convocati in Assemblea almeno una volta l’anno per approvare il bilancio o rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo. Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea, secondo il disposto di cui all'articolo 2538 del codice civile. Hanno comunque diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con i pagamenti delle eventuali quote associative. L’Assemblea viene convocata nei casi previsti, ovvero qualora il Presidente lo ritenga opportuno e comunque in presenza della richiesta di un terzo dei soci aventi diritto di voto. L’assemblea si riunisce nella sede sociale, ove istituita, o nel diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione. La convocazione viene effettuata dal Consiglio Direttivo, non meno di dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza, mediante affissione presso la sede sociale dell’ente dell’avviso di convocazione contenente tutti i dati relativi al giorno, all’ora, al luogo (sia per la prima, sia per la seconda convocazione) e all’ordine del giorno. La convocazione dell’Assemblea potrà essere effettuata secondo ulteriori modalità, in aggiunta a quella anzidetta, che il Consiglio Direttivo riterrà adeguate, ivi comprese forme e mezzi elettronici quali e-mail, sms, fax o simili, purché tutti con avviso di ricezione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di impossibilità dal Presidente Vicario o dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere più anziano. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario. Le delibere assembleari saranno rese note a tutti i soci, con particolare riguardo a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l’avviso di convocazione dell’Assemblea. Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. ART.17ASSEMBLEA ORDINARIA L’Assemblea ordinaria si costituisce validamente quando interviene, in prima convocazione, almeno la metà dei soci aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti. L’Assemblea ordinaria: a) approva il bilancio o il rendiconto economico-finanziario consuntivo; b) approva il bilancio preventivo; c) provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo; d) provvede alla nomina dei membri del Collegio dei Revisori, ove previsto; e) provvede alla nomina dei membri del Collegio dei Probiviri, ove previsto; f) approva e modifica gli eventuali regolamenti interni dell'Associazione; g) provvede alla attribuzione della qualifica di socio fondatore nei confronti di coloro che si sono particolarmente distinti per meriti nei settori di specifico interesse dell’Associazione; h) delinea le linee guida del manifesto programmatico; i) provvede ad approvare i princìpi e le norme di un codice deontologico associativo; j) delibera su ogni altro argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e su quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto; delinea gli indirizzi e i programmi generali delle attività svolte dall’Associazione sulla base delle proposte e dei pareri, ancorché non vincolanti, formulati dal Comitato Scientifico. ART.18ASSEMBLEA STRAORDINARIA L’Assemblea straordinaria si costituisce validamente quando intervengono in prima convocazione la totalità dei soci e, in seconda convocazione, i due terzi dei soci. Essa delibera con la maggioranza assoluta dei soci presenti: a) sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto; b) sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente statuto e delle vigenti norme. c) sul trasferimento della sede dell’associazione al di fuori del Comune di Roma; d) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo. ART.19IL PRESIDENTE Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, fatto salvo quanto previsto in sede di costituzione dell’Associazione. Al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di assenza o impedimento di questi, al Presidente Vicario o al Vice Presidente, è attribuita, a tutti gli effetti, la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio dell’Associazione. Al Presidente vengono riservati tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ovvero di straordinaria amministrazione, ma solo in quest’ultimo caso avvalendosi della preventiva convocazione e delibera del Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta la funzione di convocazione e di presidenza sia dell’Assemblea che del Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. La rappresentanza spetta inoltre, nei limiti dei loro poteri, ai Consiglieri delegati. ART.20IL PRESIDENTE ONORARIO Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può individuare e nominare un Presidente Onorario, quale garante della serietà, onorabilità e prestigio dell’Associazione, che meglio la rappresenti secondo le sue finalità politico-culturali. Esso non ha comunque poteri direttivi né di rappresentanza legale o negoziale, ma esclusivamente funzioni di garanzia. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Esso rimane in carica per la durata determinata dal Consiglio Direttivo all’atto della nomina. ART.21CONSIGLIO DIRETTIVO L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a quindici membri. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea; durano in carica per due anni e sono sempre rieleggibili. Nell’ipotesi di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione tramite cooptazione. Chi ricopre il posto del Consigliere cessato rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio. Il Consiglio Direttivo decade integralmente qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri ed in tal caso è necessaria la sua totale rielezione. Le funzioni riservate al Consiglio Direttivo sono le seguenti: - gestisce le attività e assolve gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; - nomina il Presidente, il Presidente Onorario ove lo ritenga opportuno, il Presidente Vicario, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere; - individua e nomina i componenti del Comitato Scientifico ivi compreso il Presidente del Comitato Scientifico; - emana provvedimenti di ammissione di nuovi soci ordinari e benemeriti; - redige annualmente entro il mese di marzo il bilancio o il rendiconto economico-finanziario consuntivo per l’anno precedente sottoponendolo all’approvazione dell’Assemblea entro la fine del mese di aprile. In presenza di particolari esigenze il rendiconto economico finanziario potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo entro il mese di maggio e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro il mese di giugno. - redige annualmente entro il mese di novembre il bilancio preventivo; - fissa le quote associative annuali; - propone all’Assemblea ordinaria, che dovrà deliberare in tal senso, la nomina di nuovi soci fondatori che si siano distinti per particolari merito nei settori di interesse dell’Associazione; - effettua la revisione degli elenchi dei soci in modo da accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; - delibera sull’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci - delibera sul trasferimento della sede dell’Associazione all’interno del Comune di Roma; - delibera e autorizza la costituzione del “Punto Cuore Azzurro” e i “Cuore Azzurro Giovani” previa verifica degli elementi e della documentazione prescritta da apposito Regolamento; - delibera lo scioglimento dei “Punti Cuore Azzurro” e dei “Cuore Azzurro Giovani” qualora questi non si adeguino alle norme regolamentari previste a tal fine e non rispettino gli impegni di statuto; - delibera su ogni altra questione riguardante l’attività dell'Associazione per l’attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie.
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente qualora questi lo ritenga necessario. La convocazione viene effettuata mediante lettera o altra modalità equipollente – anche in forma elettronica (fax, e-mail, sms) - contenente tutti i dati relativi al giorno, all’ora, al luogo e agli argomenti posti all’ordine del giorno, non meno di sette giorni prima del termine fissato per l’adunanza. Il Consiglio si ritiene ugualmente e validamente costituito qualora la convocazione pervenga in assenza di tali formalità agli indirizzi degli interessati almeno tre giorni prima o ventiquattrore prima della riunione, quest’ultima in caso di urgenza, qualora intervengano la totalità dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Presidente Vicario o, in assenza di entrambi, dal Vice Presidente ovvero dal più anziano di età dei Consiglieri presenti. Le deliberazioni vengono assunte: - con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti; in caso di parità è il voto del Presidente che prevale. - con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica, in presenza di atti di straordinaria amministrazione. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente, o da chi in sua assenza presiede il Consiglio, e dal Segretario. L’Assemblea dei soci aventi diritto elegge il Consiglio Direttivo, tranne che per la prima nomina fatta dai soci fondatori all’atto della costituzione dell’Associazione, secondo uno o più Regolamenti elaborati dal Comitato Scientifico e sottoposti dal Consiglio Direttivo, previo parere del Collegio dei Probiviri ove nominato, all’Assemblea e da questa approvati. ART.22COMPITI DEL PRESIDENTE VICARIO E DEL VICEPRESIDENTE Il Presidente Vicario sostituisce il Presidente in sua assenza, impedimento o vacanza e lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni. La prova dell’impedimento del Presidente nei confronti dei terzi è data proprio dallo svolgimento delle funzioni effettuate dal Presidente Vicario che ne fa le veci. In caso di assenza, impedimento o vacanza di questo ultimo il Vice Presidente lo sostituisce e lo coadiuva. ART.23COMPITI DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE Il Segretario cura la redazione e la successiva tenuta degli atti redatti dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, assolvendo così a funzioni amministrative interne all'organo; organizza inoltre la logistica dell'Associazione su indicazione del Presidente. Il Tesoriere è responsabile della struttura tecnica-amministrativa e dei beni patrimoniali dell’Associazione, si occupa della contabilità dell’Associazione, effettuando verifiche e controlli dei libri contabili in mancanza del Revisore unico o del Collegio dei Revisori, predisponendo la successiva redazione del bilancio consuntivo, redigendo inoltre, come parte integrante di tali documenti, la successiva ed accompagnatoria relazione. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere esercitate da un solo Consigliere oppure qualora, il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, da due Consiglieri diversi. ART.24COMITATO SCIENTIFICO Il Comitato Scientifico è composto da 19 (diciannove) a 25 (venticinque) membri, nominati dal Consiglio Direttivo tra componenti che abbiano già ricoperto ruoli direttivi o di controllo all’interno dell’Associazione, indipendentemente dalla qualifica o meno di socio, comunque scelti tra personalità di rilevante prestigio. Il Presidente del Comitato Scientifico viene eletto dal Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico è un organo a carattere consultivo, che può esprimere indirizzi sulle attività e sui programmi dell’Associazione, formulare pareri non vincolanti sulle strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché elabora e propone al Consiglio Direttivo i Regolamenti relativi alla gestione dell’Associazione, compresi quelli elettorali. Il Presidente del Comitato Scientifico assiste di diritto, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Altri componenti, se invitati, possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del medesimo Consiglio Direttivo. ART.25COLLEGIO DEI REVISORI L’Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può nominare un Collegio dei Revisori ovvero un Revisore Unico. Il Collegio è composto da tre membri di cui almeno uno che assume la carica di Presidente, ovvero in caso di Revisore Unico, da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero della Giustizia. A tale organo compete il controllo contabile e di legittimità dell’Associazione. Esso può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori resta in carica per tre esercizi e la scadenza coincide con la data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario relativo al terzo esercizio della loro carica. Qualora vengano a mancare uno o più membri, il Collegio deve essere reintegrato attraverso la convocazione dell’Assemblea e l’elezione dei mancanti che rimarranno in carica fino alla scadenza dell’originario Collegio. Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti il Collegio dovrà essere nominato nella sua interezza. ART.26COLLEGIO DEI PROBIVIRI Può essere previsto un Collegio dei Probiviri composto da tre a cinque membri effettivi anche non soci nominato dall’Assemblea. Esso resta in carica per tre anni ed è rieleggibile. La carica é incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo. Il Collegio elegge tra i membri effettivi il suo Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l’Assemblea. Il Collegio è domiciliato presso il suo Presidente. I suoi membri non partecipano alle attività del Consiglio direttivo mentre il suo Presidente può essere invitato a partecipare alle suddette riunioni. Il Collegio dei Probiviri decide sulla disciplina interna della Associazione nonché sull’interpretazione dello Statuto. Si esprime “pro bono pacis” sia su tutte le controversie che sorgono all’interno della Associazione e/o dei suoi organi, sia sulle controversie che sorgono tra i soci o gli aderenti e l’Associazione. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e vincolante tra le parti in ordine alle azioni da comminare. Il Collegio si riunisce su richiesta del suo Presidente o su richiesta congiunta di due membri. Le riunioni sono valide se partecipa la maggioranza dei membri effettivi. Il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti; in caso di parità la decisione viene rinviata ad una nuova riunione che deve svolgersi in forma totalitaria. In caso di dimissioni o decesso di un componente è sempre il Consiglio direttivo a provvedere alla sua sostituzione. ART.27COMMISSIONI Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali il Consiglio Direttivo può avvalersi del parere di Commissioni di Studio cui possono essere affidati particolari compiti quali fornire indicazioni e pareri, studiare ed approfondire argomenti e tematiche, effettuare indagini in specifici settori quali ambiente, bioetica, bilancio e garanzia, cultura, chiesa cattolica, mondo ebraico, politiche sociali, lavori pubblici e mobilità, vita, famiglia e infanzia, sport, commercio, giustizia, università, solidarietà, comunicazioni ed eventi, sanità. Il numero la durata la composizione e le regole di funzionamento delle commissioni potranno essere stabiliti tramite apposito Regolamento attuativo da approvarsi con le maggioranze prescritte dall’Assemblea ordinaria dei soci. ART.28COMPENSI E RIMBORSI SPESE L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di rapporti di collaborazione ad essi assimilati ovvero di lavoro autonomo in relazione al regolare funzionamento della stessa ed occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta tra cui addetto stampa, pubbliche relazioni e marketing, responsabile sito web, ecc. . Per dette attività e per quelle, anche delegate, svolte dai membri del Consiglio Direttivo, da altri componenti di organi sociali, dai soci, ovvero da chiunque altri operi a favore dell’Associazione o di questa ne faccia parte, anche indirettamente, possono prevedersi compensi e rimborsi spese nel rispetto dei limiti sul divieto di distribuzioni indiretta di utili. ART.29SIMBOLO Il simbolo dell’Associazione “Cuore Azzurro” è rappresentato, oltre che dalla sua denominazione di colore azzurro, dal disegno raffigurante un cuore azzurro con all’interno, centrale, la bandiera Italiana. ART.30SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE L’Associazione in caso di scioglimento devolverà il patrimonio ad altra associazione con analoga finalità ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge n.662/1996. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia. Il presente atto, viene convalidato dai dichiaranti e verrà registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma 2 – Largo Mossa n.8 cod. RCC. |